Rivista "IBC" XXVI, 2018, 4

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Il difficile cammino di un altro concetto di patrimonio.
La Convenzione di Faro: il difficile cammino di un altro concetto di patrimonio

Maria Pia Guermandi
[IBC]

Le ultime settimane del 2018 hanno conosciuto, sul fronte del patrimonio culturale, un’accelerazione dei lavori parlamentari per quanto riguarda la ratifica della Convenzione di Faro. Si tratta, come noto, della Convenzione quadro emanata dal Consiglio d’Europa sul valore sociale del patrimonio culturale.
La funzione di questi documenti è quella di promuovere l’avanzamento legislativo dei paesi aderenti al Consiglio sui diversi temi, adeguando le normative a nuove esigenze sociali, o approcci scientifici, o all’evoluzione politico-economica. Per quanto riguarda l’ambito culturale, le Convenzioni del Consiglio d’Europa perseguono anche il fine di allinearsi ai documenti – sugli stessi temi – dell’Unesco.

La Convenzione di Faro è stata aperta alla firma dei vari paesi membri nel 2005 ed è entrata in vigore nel 2011.
Da allora è diventata una sorta di punto di riferimento per l’affermazione di taluni principi: in particolare la partecipazione non solo passiva al patrimonio culturale e quindi la sua democratizzazione, attraverso un approccio bottom up. In questa direzione il documento rappresenta l’espressione di quel cambiamento di paradigma che caratterizza le politiche di accesso al patrimonio almeno dall’inizio del nuovo millennio. Mentre, cioè, le Convenzioni precedenti, da quella di Granada ( 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico) a quella di Malta ( 1992 sulla tutela del patrimonio archeologico), si fondavano sul principio dei diritti del patrimonio, ribadendone la necessità di salvaguardia in quanto portatore di valori intrinsecamente posseduti – estetici o storici – la Convenzione di Faro afferma che ciò che importa soprattutto è l’uso sociale di questo patrimonio, che va quindi protetto soprattutto in quanto utile a perseguire funzioni di coesione e inclusione sociale, e in generale per il raggiungimento di una migliore qualità della vita collettiva.

Come ogni documento di questo tipo, il testo è uno dei punti di arrivo di una lunga elaborazione culturale e sociale la cui genesi può essere rintracciata negli anni dell’immediato dopoguerra: di fronte ai danni ingentissimi che il secondo conflitto mondiale aveva inferto al patrimonio culturale, le operazioni di ricostruzione – all’insegna del “com’era, dov’era” – furono ovunque supportate da una platea amplissima della popolazione che, pur in anni economicamente difficilissimi, dimostrò così un legame molto forte con il patrimonio stesso.
Successivamente, in particolare dalla metà degli anni ’60 in poi, soprattutto nel nord Europa e negli Stati Uniti, si avvierà un processo di democratizzazione del patrimonio stesso che condurrà inevitabilmente ad una richiesta sempre più forte di partecipazione alla sua salvaguardia; a quegli anni risalgono ad esempio le prime proteste – di gruppi di cittadini comuni – contro la demolizione di edifici considerati parte di un patrimonio urbano collettivo.
Testimonianza inequivocabile di questo fenomeno di crescita della partecipazione popolare è, ad esempio, l’esplosione delle adesioni – proprio a partire dalla metà degli anni ’60 - al National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty inglese, fenomeno destinato ad assumere un andamento continuativo, tanto che ad oggi (dati aggiornati al 2017) il National Trust – che si occupa solo del patrimonio inglese e gallese – ha 5.100.000 iscritti.

E a livello globale, in occasione delle alluvioni di Venezia e di Firenze del 1966, saranno gli angeli del fango, centinaia, migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo e che, soprattutto a Firenze, si occuperanno del salvataggio delle opere d'arte e dei volumi della Biblioteca Nazionale, a dimostrare come ormai il patrimonio culturale sia sentito come un patrimonio collettivo e non più solo nazionale.
A partire dagli anni ’70 poi, la crescita del turismo di massa condurrà a quello che è stato definito il primo “heritage boom” mentre parallelamente, sul piano teorico, si affinano gli heritage studies sempre più connessi all’ambito dell’antropologia culturale: il patrimonio culturale e i fenomeni di patrimonializzazione sono indagati come un prodotto della modernità e non solo e non tanto come “specchio del passato”.

In Italia questa lettura è alla radice della genesi dell'Istituto Beni Culturali e di un nuovo concetto di patrimonio culturale, innovativo non solo perché allargato a comprendere l’intero spettro delle forme delle attività umane, ma perché la tutela trovava la sua prima garanzia di efficacia nella coscienza del possesso sociale e il bene tutelato acquisiva quindi valore perché rivendicato, agito socialmente.
Questi ultimi decenni, come sappiamo, hanno conosciuto un’ulteriore esplosione del turismo di massa, ormai da molti anni stabilmente prima industria mondiale, con una seconda fase di “heritage boom” che viene fatta risalire all’inizio del nuovo millennio, ma questa definitiva globalizzazione del concetto di patrimonio culturale ha prodotto allo stesso tempo anche un allargamento – a tutti i livelli - della richiesta di partecipazione sia da parte di chi è portatore di altre visioni del patrimonio, in particolare le popolazioni non occidentali (alle cui pressioni si deve, ad esempio, l’inserimento nella WHL dei concetti di ‘paesaggio culturale’ e di ‘patrimonio intangibile’) come anche da parte di chi non fa parte della ristretta cerchia degli addetti al settore (storici dell’arte e dell’architettura, archeologi, curatori e responsabili istituzionali).
Contemporaneamente all'allargamento della platea dei fruitori di patrimonio culturale, insomma, cresce anche la spinta ad un maggior coinvolgimento nella loro gestione: la parola d'ordine è ormai, dall’inizio del millennio, "partecipazione".

A livello istituzionale, già la Convenzione sul Paesaggio del 2000 aveva registrato questa evoluzione, definendo ad esempio il paesaggio come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni” ( art. 1a).
La Convenzione di Faro allarga questi concetti all’intero patrimonio culturale, ampliandone la portata teorica (e il potenziale impatto politico). Se l’intento istituzionale risiedeva anche in un allineamento con le Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, anch’essa del 2005, la genesi storica, molto vicina e pregnante, fu il conflitto interno fra i paesi della ex Jugoslavia nel quale il patrimonio culturale – dal ponte di Mostar alla biblioteca di Sarajevo - divenne ostaggio e strumento di contrapposizione etnica – da cui la necessità quindi di ribadire come il patrimonio debba e possa essere invece strumento di costruzione di pace e di coesione sociale.

In estrema sintesi, i principi fondamentali espressi nel documento sono: il diritto al patrimonio (art. 1), che viene inserito fra i diritti fondamentali dell'individuo e quindi ricollegato direttamente – per la prima volta - alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, e nello specifico all’articolo 27 sulla libera partecipazione alla vita culturale e al godimento delle arti.
Il patrimonio culturale poi si allarga a comprendere l’ambiente (art. 2) e si introduce il concetto di heritage communities (tradotto infelicemente, nella versione italiana, come “comunità di eredità”), espressione che in un certo senso si oppone a quella heritage community intesa come comunità degli esperti e decisori sull’uso del patrimonio, allargandola a comprendere qualsiasi “insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale”.
Il patrimonio culturale (art. 3) è interpretato come uno dei fattori chiave nella costruzione dell’identità europea (common heritage of Europe) assieme all’insieme dei valori, principi e ideali di cui è portatrice, ma è da intendersi piuttosto come patrimonio sovranazionale che come somma dei singoli patrimoni nazionali.
All’art. 7, quello che più dichiaratamente richiama la matrice storica della Convenzione, riconoscendo la legittimità di visioni e interessi non solo diversi sul patrimonio, il testo esprime la necessità di pratiche di conciliazione, radicandole nei processi educativi e nella formazione permanente.
Nella parte terza della Convenzione, più specificamente dedicata al tema della partecipazione del pubblico e della responsabilità condivisa, si ribadisce come il diritto alla partecipazione si fondi sul principio democratico di uguaglianza e si sottolinea la necessità della promozione a forme di partecipazione al patrimonio non più solo passive, ma relative anche ai processi identificazione e gestione del patrimonio stesso e fondate sulla conoscenza delle esigenze e degli interessi delle comunità. Solo se i soggetti e le comunità da passive consumatrici diventeranno produttrici attive di patrimonio, quest’ultimo potrà diventare uno strumento di coesione e di convivenza pacifica.

Eppure, nonostante gli apprezzamenti del mondo della cultura, in particolare nostrana, il cammino della Convenzione è stato tutt’altro che facile e i principi che veicola stentano ad essere accettati a livello di legislazioni nazionali: a 14 anni dalla sua emanazione, solo la metà dei paesi membri del Consiglio d’Europa (24/47) l’hanno firmata e ancor meno (18) ratificata. E se restringiamo il campo ai paesi UE, ci accorgiamo che al di là del nucleo compatto dei paesi della ex Jugoslavia, nessuno dei paesi fondatori l’ha ratificata e molti membri (fra i quali Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Grecia, Polonia, Irlanda, Danimarca, Svezia) non l’hanno neppure firmata.
Di fronte alle evidenti difficoltà il Consiglio ha cercato di rianimarne lo slancio a più riprese con Action Plans biennali per la creazione di network di buone pratiche e di reti di comunità in modo da provocare una sorta di effetto domino, emulativo, che però ha funzionato solo in parte.

Una ragione “interna” di questo stallo può essere senz’altro rintracciata in una indeterminatezza complessiva presente nel testo. A partire dalla stessa definizione del patrimonio culturale che si allarga a tal punto (art. 2) da non avere più limiti di forma e manifestazione – materiale o immateriale – né di tempo o di proprietà, mentre rimane volutamente escluso ogni riferimento alla materialità. Il patrimonio, ampliandosi a comprendere qualsiasi cosa, diventa indefinito, esito del resto in linea con ciò che è stata chiamata la crisi dell'abbondanza di quest’ultima fase della tarda modernità. Ma se tutto diventa patrimonio, ne diventa quasi impossibile la tutela (proteggere tutto vuol dire proteggere nulla).
Allo stesso modo, il concetto di heritage community, non volendo assumere connotazioni né etniche, né territoriali, né di cittadinanza, rischia, anche in questo caso, la vaghezza: qualsiasi gruppo che dichiari un qualche interesse per un determinato patrimonio, anche autodefinito come tale, ha diritto, in buona sostanza, ad essere interpretato come una heritage community.

E, sullo stesso tema, se può essere senz’altro positivo aver introdotto nuovi attori nel processo decisionale di patrimonializzazione, la Convenzione evita però di proporre - anche a grandi linee - una ripartizione di ruoli e competenze (si pensi alle difficoltà che ci potrebbero essere in un paese fortemente centralista come il nostro sulla gestione del patrimonio).
Insomma, la sensazione complessiva è che per voler essere politically correct, il testo abbia perso in efficacia e chiarezza: lo stesso meccanismo, in fondo, che ha grandemente ridotto l’impatto del recente global compact on migration.
E che questo sia stato l’obiettivo cui sacrificare un testo più coraggioso e definito è ribadito del resto dalle numerose dichiarazioni che a livello di Action Plan sottolineano come la Convenzione stessa, per il suo carattere di framework Convention non abbia funzioni regolatorie dirette e, in buona sostanza, “it suggests rather than imposes”.

Ma al di là di queste indubbie debolezze di impianto, le difficoltà della Convenzione derivano proprio dai concetti che esprime e cui si ispira, a partire da quelli di multiculturalismo e di inclusione, che, nel panorama europeo contemporaneo, stanno affrontando una radicale revisione.
Occorre però riconoscere che la crisi del paradigma “multiculturalista” come via privilegiata per l'integrazione non è solo effetto, ma concausa stessa dell’attuale contesto socio-politico.
A fronte di evidenti fallimenti, insomma, di una multiculturalità intesa come semplice accettazione dell’eterogeneo (più che un approccio, dato di realtà) si comincia a parlare piuttosto di “interculturalità”, ovvero di confronto/incontro /scontro e quindi necessità di negoziazione del conflitto.Mentre il vero obiettivo da raggiungere appare ora quello di una “transculturalità” intesa come ibridazione, culture in movimento, quelle in cui si crea, cioè, quello “spazio interstiziale” delle identità multiple, che Homi Bhabha assegna alle verità.
Così, nell’ambito del patrimonio culturale, dopo molti anni di progetti, attività, iniziative, si va diffondendo la percezione che tante, troppe, delle pratiche di inclusione esperite dalle nostre istituzioni culturali si basano su approcci ancora intrappolati nelle categorie di “noi” e gli “altri” e che la retorica della “diversità come ricchezza” ha spesso portato a sottovalutare o mascherare i conflitti.
Sulla gestione di quello che è il conflicted heritage – fenomeno che gli heritage studies più avanzati stanno ora indagando ampliandone sempre più i contorni semantici – la Convenzione non apporta alcuna indicazione di percorso, dimostrando una volta di più la necessità di un approfondimento.

In conclusione, se la necessità espressa dalla Convenzione di passare da una forma passiva di difesa del patrimonio stesso e dei suoi valori, alla sua riappropriazione da parte delle comunità locali, attraverso un processo partecipativo, è totalmente condivisibile, ancora da sviluppare – seppure urgenti – sono invece le modalità di gestione, a livello istituzionale e non, di questo modello interpretativo del patrimonio.

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