Rivista "IBC" XVI, 2008, 1

musei e beni culturali, territorio e beni architettonici-ambientali, biblioteche e archivi / media, interventi, leggi e politiche

Sugli audiovisivi il diritto d'autore italiano rivela molti dei suoi limiti e dei suoi ritardi. In attesa di una riforma, alcuni appunti sulla questione.
In assenza di definizione

Maria Antonia Bazzocchi
[studiosa di diritto d'autore]

La tutela degli audiovisivi, per la diffusione e centralità che essi hanno assunto nell'odierna società, ha acquistato negli ultimi decenni sempre maggiore importanza sia a livello internazionale che a livello nazionale. Le profonde trasformazioni che l'avvento del digitale ha comportato, il passaggio dell'industria fonografica e audiovisiva dall'analogico al digitale, l'incremento dei mezzi attraverso i quali veicolare contenuti, lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, hanno messo in crisi i principi giuridici sui quali il diritto d'autore si fondava fino a pochi anni fa e che trovavano nella Convenzione di Berna la tutela internazionale di riferimento per la normazione nazionale.1 La diffusione di Internet e l'accelerazione tecnologica di questi anni hanno portato a nuove e altre norme internazionali,2 e a numerose risoluzioni e direttive comunitarie; queste ultime, recepite nell'ordinamento italiano, hanno comportato profonde modificazioni del corpus normativo del diritto d'autore italiano.

Il legislatore italiano, nel caso specifico degli audiovisivi, è ulteriormente intervenuto con l'approvazione del cosiddetto "Decreto Urbani" (Legge n. 128 del 2004 e Legge n. 43 del 2005) nell'ambito della lotta alla diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, modificando in senso restrittivo la materia, allargando le fattispecie sanzionabili e inasprendo le sanzioni. In Italia il diritto d'autore è disciplinato nelle linee essenziali, anche se non esclusivamente, dalla Legge n. 633 del 1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" sulla quale più volte il legislatore è intervenuto con novelle parziali e/o settoriali, per lo più per dare attuazione alle direttive comunitarie, ma che non hanno mai rinnovato il testo di legge nel suo complesso. Anche per questi motivi il diritto d'autore italiano da un lato si rivela superato dall'odierna realtà tecnologica e dall'altro si presenta disorganico, frammentario e in alcuni casi non privo di incertezze giuridiche, di difficile interpretazione e applicazione pratica.

Se quest'ultima considerazione può ritenersi in generale valida per molti aspetti del nostro diritto d'autore, nel caso delle opere audiovisive è del tutto evidente. Infatti il legislatore, nell'elenco delle opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate (articolo 2 della Legge 633/1941), nonostante le numerose modifiche non ha mai inserito l'opera audiovisiva e non ne ha mai dato una definizione. Semplicemente si è limitato a richiamarla, insieme alle "sequenze di immagini in movimento", in taluni articoli della Legge 633/1941,3 accomunandole all'"opera cinematografica".4 Quest'ultima è regolata in modo diverso a seconda:

· che sia "opera" cinematografica, cioè "opera dell'ingegno di carattere creativo" in base all'articolo 1 della Legge 633/1941, la cui protezione è quindi quella del diritto d'autore in senso stretto (l'insieme dei diritti morali e patrimoniali che la legge attribuisce all'autore di un'opera creativa dell'ingegno);

· che sia la cosiddetta "semplice documentazione" cinematografica, oggetto della diversa disciplina dei diritti connessi: per "semplice documentazione" s'intendono i fotogrammi delle pellicole, le fotografie di scena e i film di mera documentazione,5 come regolata dall'articolo 87 della Legge 633/1941.

Una delle differenze è, per esempio, nella durata della protezione: infatti, a differenza del termine previsto in generale per le opere creative, che è di 70 dopo la morte dell'autore, per le opere di "semplice documentazione" la durata della protezione è di 20 anni dalla produzione.

Quando negli anni Ottanta si diffusero gli audiovisivi e si creò il loro mercato, essi consistevano soprattutto nella fissazione di opere riconducibili al concetto di opera cinematografica. Oggi, invece, i contenuti diffusi anche con il linguaggio audiovisivo, che comunque integrano i requisiti dell'opera creativa dell'ingegno in base all'articolo 1 della Legge 633/1941, non sempre possono essere riportati tout court al concetto di opera cinematografica come tradizionalmente inteso nel diritto d'autore e dunque alla sua disciplina. Così, se per certe opere audiovisive l'applicazione delle norme dettate per l'opera cinematografica non pone particolari problemi, per altre sia la giurisprudenza che la dottrina esprimono opinioni diverse e, in entrambi i casi, dubbi che rimandano la risoluzione della questione al singolo caso concreto. La giurisprudenza ha ritenuto in alcuni casi "opera audiovisiva" o, se non audiovisiva, opera assimilata a quella cinematografica, a cui applicare (anche o parzialmente) la tutela autoriale di quest'ultima e sul presupposto accertato del requisito della creatività,6 altre opere dell'ingegno. Sono state ritenute tali:

· talune categorie di programmi televisivi come talk show, giochi televisivi, telefilm;

· le opere documentaristiche (sono solitamente considerate tali le opere che riproducono persone, cose o eventi della vita naturale e sociale; generalmente è assente una preordinata trama narrativa);

· il cartone animato o film d'animazione;7

· il filmato pubblicitario;

· il videoclip musicale, che potrebbe configurarsi come opera derivata dall'opera musicale originale;

· i videogiochi.

Nel caso specifico dei videogiochi - ma, seppure con le dovute differenze, il discorso riguarda anche altre opere, come il format televisivo o l'opera multimediale - uno dei nodi che l'interprete (dottrina e/o giurisprudenza) si trova a dover sciogliere nei casi concreti è:

· se considerarli audiovisivi, muovendo essenzialmente dalla considerazione che sono opere audiovisive le sequenze di immagini (e suoni) in movimento su qualunque supporto fissate anche se il risultato del movimento è ottenuto dall'impiego di un software;

· se ricondurli alla disciplina dettata per i programmi per elaboratori, come da taluni è stato fatto in passato;

· ancora se ritenerli opera multimediale, data la combinazione con un software che rende operative opere preesistenti al gioco (immagini, suoni, effetti e interazione dell'utente).8

In attesa di eventuali futuri chiarimenti a opera del legislatore (magari in occasione di quella riforma della Legge 633/1941 di cui si parla da tempo),9 l'inquadramento nell'una o nell'altra categoria ha importanti conseguenze giuridiche, oltre che risvolti pratici, non ultimo nell'applicazione delle sanzioni che la legge prevede.

Quanto alla protezione accordata ai diritti patrimoniali, o meglio di sfruttamento economico, delle opere audiovisive (ma anche delle sequenze in movimento e dell'opera cinematografica), l'attenzione deve spostarsi sul dettato dell'articolo 78 ter della Legge 633/1941, che attribuisce al produttore alcuni rilevanti diritti esclusivi della durata di 50 anni dalla pubblicazione o, secondo i casi, dalla fissazione delle immagini e dei suoni sul supporto materiale.10 Specificatamente si tratta dei diritti di autorizzare:

· la riproduzione degli originali e delle copie;

· la distribuzione e la vendita;

· il noleggio e il prestito;

· la comunicazione al pubblico interattiva;

· la ritrasmissione via cavo (articolo 85 bis della Legge 633/1941).

Tale disposizione, introdotta a tutela dell'industria dell'audiovisivo, per incentivare la produzione e la circolazione degli audiovisivi, si ritiene applicabile a tutti gli audiovisivi, sequenze di immagini in movimento, la cui realizzazione richieda un investimento rilevante. Si prevede così una protezione dei diritti patrimoniali del produttore di audiovisivi (o sequenze di immagini in movimento) prescindendo dal requisito della creatività di cui all'articolo 1 della Legge 633/1941, che qualifica un audiovisivo come "opera audiovisiva".

L'evoluzione della tecnologia e il nascere di nuove e diverse tecniche utilizzabili dagli autori - che ne modificano l'operato e, in alcuni casi, il ruolo nella creazione dei contenuti creativi - hanno dunque un peso decisivo nella definizione stessa del concetto di opera creativa dell'ingegno, ma il crearsi di mercati che richiedono una tutela dei prodotti così realizzati si sono rivelati fattori determinanti ai fini della legislazione del settore audiovisivo. In questi anni infatti, sul piano legislativo, si registra un sempre maggiore rafforzamento, in tutte le direzioni, della tutela delle opere e/o dei prodotti a scopo culturale, videoludico e di svago, come pure testimoniano le innovazioni e le modifiche susseguitesi sulle norme di carattere processuale e relative alle sanzioni civili e penali,11 o quelle riguardanti l'adozione delle misure tecnologiche di protezione e le informazioni elettroniche sul regime dei diritti finalizzate a impedire l'utilizzo delle opere non autorizzato dal titolare, o dai titolari, dei diritti patrimoniali.12

Strettamente collegato a questo contesto è il tema delle libere utilizzazioni, sul quale però non è possibile soffermarsi in questa sede. Si tratta, più precisamente, delle eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore,13 di cui in questi anni si discute vivacemente, in ambito internazionale e nazionale, per cercare un equilibrio degli interessi in gioco, anche nell'ottica della fruizione dei contenuti delle opere protette dal diritto d'autore attraverso Internet e di un equilibrato sviluppo degli stessi nella società dell'informazione e della conoscenza. È del 3 gennaio 2008 la comunicazione Creative content on line della Commissione europea, con cui si ribadisce il ruolo centrale che le misure di protezione potranno avere a tutela dei contenuti creativi nella circolazione in rete.


Note

(1) La Convenzione di Berna, firmata a Berna nel 1886 e più volte revisionata, è stata ratificata in Italia con la Legge n. 306 del 1977.

(2) Particolarmente rilevanti il cosiddetto "Accordo Trips" ("Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio"), concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato dall'Italia con la Legge n. 747 del 1994, e il Trattato OMPI sul diritto d'autore (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), firmato a Ginevra il 20 dicembre 1996 (relativi alla proprietà intellettuale e a Internet).

(3) Articolo 18 bis, comma 5; articolo 78 ter; articolo 80, comma 2, lettera f; articolo 84, comma 1.

(4) L'opera cinematografica è disciplinata dagli articoli 44-50 della Legge 633/1941.

(5) Vedremo però che il film documentario, se presenta il requisito della "creatività" di cui all'articolo 1 della Legge 633/1941 ricade nella disciplina dell'"opera cinematografica". Il riconoscimento di una creazione intellettuale come "opera dell'ingegno di carattere creativo" presuppone il requisito della creatività. Solo indicativamente, poiché l'esposizione del concetto richiederebbe una trattazione articolata, si può dire che affinché un'opera dell'ingegno possa ritenersi creativa deve presentare dei requisiti minimi come carattere della novità e/o originalità compiutamente espressi.

(6) Si noti che la gran parte dei casi risolti dalla giurisprudenza in questo senso hanno ritenuto sussistere il requisito della creatività dell'opera, poiché è questo il presupposto imprescindibile per l'applicazione della protezione del diritto d'autore in senso stretto.

(7) La sentenza della terza sezione della Cassazione penale n. 38721 del 19 ottobre 2007 ha ribadito per i film d'animazione l'applicazione della normativa sull'opera cinematografica.

(8) Caratteristiche comuni alle opere multimediali, secondo la dottrina, sono l'esprimersi attraverso una pluralità di media e la consultabilità in modo interattivo. L'opera multimediale, anche se non specificatamente normata, riceve protezione con il diritto d'autore ai sensi di talune norme della Legge 633/1941 relative alle sanzioni penali e al contrassegno della SIAE - Società italiana degli autori ed editori.

(9) Nel dicembre del 2007 si sono conclusi i lavori della Commissione incaricata, dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, di elaborare la stesura di una riforma del diritto d'autore.

(10) L'articolo 78 ter è stato introdotto, riformando quanto stabilito anteriormente nell'articolo 78 bis, con l'approvazione del Decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 che ha dato attuazione alla "Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione".

(11) Articoli 156 e seguenti della Legge 633/1941.

(12) Articoli 102 quater, 102 quinquies della Legge 633/1941.

(13) Articoli 65 e seguenti della Legge 633/1941. Per una vicenda legata all'utilizzazione di audiovisivi da parte di una biblioteca pubblica: F. Bazzocchi, Il caso "San Biagio", "IBC", IX, 2001, 4, pp. 9-11; sulle prime modifiche alla legge italiana sul diritto d'autore in relazione alle tecnologie digitali e sui riflessi nell'ambito di biblioteche, archivi e musei: M. Marandola, Digitale d'autore, "IBC", XII, 2004, 1, pp. 18-20.

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